Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio». Il provvedimento è volto a facilitare l'accesso diretto all'attività di agente di commercio a coloro che sono in possesso di titoli di studio attualmente non previsti dalla normativa vigente e ai cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea che svolgono tale attività nel nostro Paese, per i quali viene meno l'obbligo di iscrizione al ruolo.
      In applicazione del dettato della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 aprile 1998 (causa C-215/97) si provvede, altresì, al riconoscimento della validità dei contratti stipulati con agenti non iscritti al ruolo.
      In particolare, le modifiche introdotte dalla proposta di legge in esame riguardano gli articoli 5 e 9 della legge n. 204 del 1985.
      La modifica all'articolo 5, secondo comma, numero 3), della citata legge n. 204 del 1985 risponde all'esigenza, più volte espressa dalle associazioni di categoria, di eliminare l'esclusività dei titoli di studio ad indirizzo commerciale, consentendo l'accesso diretto al ruolo anche ai possessori di diplomi che, pur non rientrando esplicitamente tra quelli ad indirizzo commerciale previsti dalla normativa vigente, assicurano una preparazione sufficiente allo svolgimento dell'attività di agente o di rappresentante di commercio, senza la necessità di frequenza con esito positivo dell'apposito corso professionale istituto dalle regioni o del periodo di pratica, entrambi contemplati dall'articolo oggetto di modifica.
      Con riferimento allo stesso articolo 5 della legge n. 204 del 1985, l'articolo 1, comma 1, lettera b), della proposta di legge in esame prevede l'introduzione di un nuovo comma che esclude dall'obbligo di

 

Pag. 2

iscrizione nel ruolo professionale i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea che esercitano nel nostro Paese la professione di agente o di rappresentante di commercio in regime di prestazione di servizi. La disposizione è stata introdotta al fine di recepire - con riferimento alla categoria degli ausiliari del commercio - il dettato della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 2000, relativa alla professione di spedizioniere (causa C-264/99). Secondo tale sentenza, le norme italiane che esigono dai cittadini comunitari che svolgono attività di spedizioniere in Italia l'iscrizione all'apposito albo, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, sono incompatibili con la libera prestazione di servizi. Pertanto si è resa necessaria una modifica alla suddetta disciplina al fine di ribadire la non obbligatorietà, per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea, dell'iscrizione all'elenco professionale. Con la proposta di legge in esame la medesima precisazione viene estesa anche agli agenti e ai rappresentanti di commercio.
      Le modifiche all'articolo 9 della legge n. 204 del 1985 riguardano in particolare i commi primo e terzo. Il primo comma, concernente il divieto di esercizio dell'attività per i non iscritti al ruolo professionale, viene integrato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della proposta di legge, al fine di disporre il riconoscimento della validità del contratto stipulato con chi non è iscritto al ruolo. L'integrazione si rende necessaria ai fini del recepimento del dettato della citata sentenza della Corte di giustizia della Comunità europee del 30 aprile 1998 (causa C-215/97) che, richiamandosi alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, aveva ritenuto che quest'ultima non consentisse a una normativa nazionale di subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito ruolo.
      Da ultimo, la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 9 - che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione del divieto di esercizio dell'attività per i non iscritti al ruolo - consiste nell'innalzamento degli importi di tali sanzioni - attualmente espressi in lire - e nella loro sostituzione con somme espresse in euro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della proposta di legge, chiunque contravviene alle disposizioni della legge n. 204 del 1985 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 5.000 e 10.000 euro.
 

Pag. 3